Infatti, l’art. 57, comma 2, alle lett. b) e c) del suddetto D.L., ci dice che dall’annualità 2020 sono abrogati:
– i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza che erano pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
– i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che erano pari al 20% della spesa dell’anno 2009;
– il divieto di effettuare sponsorizzazioni;
– i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
-i limiti di spesa per la formazione del personale che erano stati fissati al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009;
(Le limitazioni erano state tutte previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010)
-i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5 del D.L. 95/2012)